Infiltrazioni dal terrazzo di copertura del condominio: chi è il responsabile?

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione civile sez. VI, nella sentenza n. 6816 dell’11/03/2021, alcune infiltrazioni verificatesi in un lastrico solare condominiale, di proprietà esclusiva di un condomino, avevano prodotto danni agli appartamenti sottostanti. La questione era quindi relativa a chi dovesse essere tenuto come responsabile per il risarcimento dei danni, se il singolo condomino proprietario del lastrico solare o viceversa il condominio tutto.

Il riferimento normativo è quello di cui all’art. 1126 c.c. il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

La Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia a Sezioni Unite (9449/2016) afferma “in relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva, l’esistenza di una concorrente responsabilità del condominio, il quale abbia omesso di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 e del proprietario esclusivo del lastrico solare ovvero del terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art. 2051 c.c..

In sostanza, la Corte, evidenzia che in caso di infiltrazioni dal lastrico solare la responsabilità vada suddivisa tra il Condominio che non ha attivato gli strumenti per la conservazione della cosa ed i proprietario esclusivo del lastrico, in quanto custode della cosa.

Tal concorso di responsabilità fa quindi nascere una obbligazione solidale tra i due soggetti responsabili: “L’affermazione di un concorso di responsabilità aquiliane, ancorchè aventi una differente genesi, impone quindi di ritenere che laddove il danneggiato, come nella specie, agisca nei confronti di entrambi i soggetti (condominio e proprietario esclusivo), trovi applicazione la regola di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c., non potendo essere opposta al terzo la differente regola che attiene invece al riparto interno tra corresponsabili, regola di cui all’art. 2055 c.c. alla quale fa espresso richiamo la decisione delle Sezioni Unite.”.

In sostanza il condomino danneggiato dalle infiltrazioni potrà chiamare in causa sia il proprietario esclusivo sia il condominio e, una volta ottenuta la sentenza di condanna, chiedere il pagamento di quanto dovuto ad uno qualunque dei due soggetti, senza preoccuparsi ad esempio di una eventuale insolvenza.

Nei rapporti interni tra condomino proprietario e condominio, poi, la ripartizione di quanto dovuto ai condomini danneggiati andrà viceversa effettuata secondo quanto disposto dall’art. 1126 c.c., ossia nel rapporto 1/3-2/3.

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