Le restrizioni imposte dal Covid 19, la chiusura degli uffici e delle fabbriche, il divieto di spostarsi se non per
ragioni strettamente necessarie, hanno reso impossibili molte prestazioni contrattuali già stipulate. Non si
tratta solo dei viaggi prenotati che non si sono potuti godere, ma anche ad esempio di forniture industriali
che non si sono potute consegnare.
Le problematiche, ovviamente, vanno affrontate caso per caso, ma pur con alcune inevitabili semplificazioni
e a mero scopo divulgativo, delle indicazioni di massima si possono dare.
Si parla di impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione e quindi del contratto, quando l’adempimento del
contratto sia impossibile per una delle parti per un motivo oggettivo e non dipendente dalla volontà di colui
che debba eseguire la prestazione. L’ipotesi, normalmente assai rara, è invece diventata ai tempi del
Covid19 assai frequente.
In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il contratto si estingue e quindi le parti non sono più
tenute ad adempiere a quanto si erano impegnate. Ovviamente, tuttavia, se la controparte ha già in parte
eseguito la sua prestazione avrà diritto alla restituzione di quanto pagato (ad esempio alla restituzione della
caparra o dell’acconto) o al pagamento della prestazione già eseguita (si pensi ad esempio allo scambio di
merci o servizi in cui una delle due parti abbia eseguito la prestazione e l’altra sia invece impossibilitata a
farlo).
L’emergenza Covid19 potrebbe tuttavia aver determinato solo un ritardo nell’adempimento. In questo caso
il contratto non si estingue e le prestazioni devono comunque, seppur con ritardo, essere eseguite. Con una
eccezione. Se infatti la puntualità nell’adempimento della prestazione è essenziale per la parte che subisce
il ritardo, questa può immediatamente liberarsi dal contratto facendone apposita dichiarazione e quindi,
anche in questo caso, il contratto viene ad estinguersi per impossibilità sopravvenuta.
Più complessa appare la situazione relativa ai contratti ad esecuzione continuativa, ossia quei contratti che
non si risolvono in un unico isolato adempimento, ma che comportano l’obbligo per una delle parti di
fornire servizi continuativi all’altra parte del contratto per tutta la durata del contratto. Ora, potrebbe
verificarsi il caso che, a causa delle restrizioni imposte a causa del Covid19, la parte si trovi impossibilitata
ad adempiere le sue prestazioni per alcuni limitati periodi di tempo? Qui che cosa succede? La prima sicura
conseguenza è quella del diritto ad una riduzione del “canone” pagato dalla controparte per il periodo della
carenza del servizio. E pur tuttavia, anche in questo caso, tale temporanea impossibilità di avvalersi del
servizio potrebbe rivestire carattere di essenzialità per la parte e quindi, anche in questo caso, si potrebbe
invocare lo scioglimento del contratto.
Non pare invece possibile pretendere una sospensione dell’affitto, per colui che abbia in corso una
locazione commerciale; seppure infatti il negozio deve restare chiuso, tuttavia i locali restano a disposizione
del conduttore.
In ogni caso, ferma come detto l’analisi caso per caso della situazione, chi abbia interesse a richiedere una
riduzione del canone, o a far valere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, è bene che si attivi prima
possibile per inviare formalmente la propria dichiarazione alla controparte.